Termini e Condizioni

Termini e condizioni
I. Condizioni generali

  1. Esclusivamente queste seguenti condizioni generali di fornitura validano i rapporti giuridici tra
    fornitore e acquirente in relazione alla forniture e/o ai servizi del fornitore (in seguito denominate
    consegne). I termini e le condizioni commerciali del committente si applicano soltanto nella misura in
    cui il fornitore le ha espressamente accettate. Per l’entità della fornitura fanno fede le dichiarazioni
    reciproca corrispondenza.
  2. Il Fornitore dei preventivi, illustrazioni e altri documenti (di seguito: documenti) si riserva il diritto di
    proprietà d’autore e i diritti di sfruttamento senza restrizioni. Questi documenti possono essere resi
    disponibili a terzi soltanto con il previo consenso del fornitore. Tali documenti dovranno quindi essere
    immediatamente restituiti qualora ci sia richiesta da parte del fornitore. Gli articoli n.1 e n.2 si
    applicano per analogia anche ai documenti dell’Acquirente; questi può invece rendere disponibili i
    documenti a detti terzi, ai quali il fornitore ha già lecitamente incaricato le consegne.
  3. Relativamente ai software standard e firmware l’acquirente riceve il diritto non esclusivo di
    utilizzazione con le prestazioni di rendimento in forma invariata sui dispositivi accordati. L’acquirente
    potrà, senza l’esplicito accordo, creare una copia di backup del software standard.
  4. Le consegne parziali sono ammesse, a condizione che siano ragionevoli per il cliente.
  5. Il termine “risarcimento dei danni subiti” comprende all’interno di queste condizioni generali di
    fornitura anche le richieste di rimborso delle spese inutilmente sostenute.
    II. Prezzi, condizioni di pagamento e compensazione
  6. I prezzi si intendono “franco fabbrica” escluso “l’imballaggio”, per i clienti professionali e in più l’IVA
    applicabile di legge per clienti privati.
  7. Se il fornitore è anche responsabile per l’assemblaggio o del montaggio e salvo diversamente
    concordato, il committente dovrà pagare il compenso pattuito e gli eventuali costi accessori necessari,
    come i viaggi, trasporto, nonché le indennità.
  8. I pagamenti esenti da spese sono da effettuarsi al domicilio bancario del fornitore.
  9. Il Committente può effettuare compensazioni che sono accertate come non contestate o
    legalmente valide.
    III. Riserva di proprietà
  10. Gli articoli (merce soggetta a riservato dominio) restano di proprietà del fornitore fino al
    compimento di tutto ciò derivante dal rapporto commerciale. Qualora il valore delle garanzie messe, di
    competenza del fornitore, superi i crediti per un valore totale superiore del 20 %, il fornitore ha
    l’obbligo, su richiesta del cliente, di svincolare le garanzie per un valore pari alla differenza
    dell’importo superato a nostra scelta.
  11. Finché sussiste la riserva di proprietà, all’Acquirente sono interdetti la cessione fiduciaria o il
    pignoramento. La cessione della merce è consentita solo a rivenditori nell’ambito dell’ordinaria
    gestione degli affari e solo a condizione che il rivenditore riceva dal proprio cliente il dovuto
    pagamento ovvero con la riserva che la proprietà venga ceduta al cliente solo dopo che questi abbia
    completamente soddisfatto il proprio obbligo di pagamento.
  12. Se l’acquirente cede merci con riserva di proprietà, egli cede in questo modo al fornitore a titolo
    garanzia i futuri crediti nei confronti dei suoi clienti con insieme tutti i diritti accessori – compresi
    eventuali pretese di saldo – senza che siano necessarie particolari spiegazioni. Se la merce con
    riserva di proprietà viene rivenduta con altri articoli, senza che sia stato concordato un prezzo unitario
    per la merce, l’acquirente cede al fornitore ciascuna parte del credito complessivo, che corrisponde al
    prezzo fatturato dal fornitore per la merce con riserva di proprietà.
    4.
    a) L’acquirente ha il diritto di lavorare la merce in riserva di proprietà o di mischiarla o assemblarla
    con altri prodotti. La lavorazione viene effettuata per il Fornitore. L’Acquirente custodisce
    diligentemente e con cura la nuova merce combinata per il Fornitore. La nuova merce è considerata
    anche merce con riserva di proprietà.
    b) Il fornitore e il cliente sono ormai d’accordo sul fatto che in caso di congiunzione o miscelazione
    con altri prodotti che non sono di proprietà del fornitore, quest’ultimo ha comunque una comproprietà
    sul nuovo elemento nella somma risultante al momento del montaggio o miscela, il rapporto tra il
    valore della merce con riserva di proprietà o riunione misto e il valore del resto delle merci. In queste
    condizioni, la cosa nuova è considerata come merce sotto riserva di proprietà. La nuova merce vale
    nella misura di merce soggetta a riservato dominio.
    c) Le norme relative alla cessione dei crediti in base al n . 3 vale anche per la nuova merce.
    L’assegnazione è valida solo fino a concorrenza dell’importo, che corrisponde al valore fatturato dal
    fornitore dei beni riservati lavorati, combinati o misti.
    d) Se l’acquirente assembla la merce con riserva di proprietà con beni mobili od immobili, dà al
    fornitore, senza che altre spiegazioni particolari sono necessarie, anche la legittima pretesa a titolo di
    risarcimento per l’assemblaggio con tutti i diritti connessi per quanto riguarda la sicurezza, in
    percentuale con relazione del valore della merce assemblata con riserva di proprietà, alla rimanente
    merce assemblata al momento dell’assemblaggio dal fornitore.
  13. Fino a nuovo avviso l’acquirente è autorizzato a riscuotere crediti ceduti dalla rivendita. In caso di
    importanti motivazioni, in particolare di mancato pagamento, sospensione dei pagamenti, l’apertura di
    una procedura fallimentare, fattura o di protesta prove giustificato dell’indebitamento eccessivo o
    imminente insolvenza l’Acquirente, il fornitore ha il diritto di revocare il potere di confisca
    dell’acquirente. Inoltre, il fornitore può, dopo preavviso e osservando un termine ragionevole rendere
    pubblica la cessione per la sicurezza e pretendere i crediti ceduti e la divulgazione della cessione
    attraverso l’acquirente nei confronti del cliente.
  14. Quando un sequestro o altro atto di un intervento da parte di terzi del Ordinare il fornitore è tenuto
    a informarci immediatamente. Come giustificato dell’autorizzato interesse l’Acquirente deve dare al
    Fornitore i ragguagli necessari per far valere i suoi diritti nei confronti dei clienti e per fornire i
    documenti necessari.
  15. Alle violazioni degli obblighi da parte dell’Acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento,
    il Fornitore in tempo ragionevole fissato per le prestazioni, oltre al rimborso ha anche il diritto di
    recedere ; l e disposizioni di legge riguardanti la superfluità di fissare un limite di tempo rimangono
    inalterate. L’acquirente è obbligato alla restituzione. Il rimborso o la riserva di proprietà o il sequestro
    del merci condizionali da parte del fornitore non implica un recesso dal contratto, a meno che il
    fornitore lo dichiara espressamente.
    IV. Termini delle consegne; ritardi
  16. Il rispetto delle date di consegna presuppone il ricevimento tempestivo di tutti i documenti che
    l’Acquirente deve fornire, delle necessarie autorizzazioni e il benestare, e in particolare le
    pianificazioni, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e di altri obblighi ad opera
    dell’Acquirente. A meno che queste condizioni non siano soddisfatte in tempo, vengono prorogati i
    tempi in maniera appropriata; questo non vale nel caso in cui il Fornitore sia responsabile del ritardo.
  17. Se il mancato rispetto dei termini si riconduce a:
    a) cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, atti di terrorismo, sommosse o eventi simili (ad
    es. scioperi, serrate)
    b) virus e altri interventi da parte di terzi, nella misura in cui questi, quantunque conforme alle
    consuete precauzioni nella cura, sono stati effettuati nel sistema informativo del fornitore,
    c) ad ostacoli dovuti a norme europee così come altre regole applicabili nazionali, comunitarie o
    internazionali di diritto del commercio estero o altre circostanze non imputabili al fornitore, o
    d) non consegna puntuale e corretta della fornitura, tale tempo deve essere adeguatamente
    prorogato.
  18. Se il fornitore è in ritardo, il cliente può – a condizione che dimostri di aver subito perdite o danni –
    un compenso per ogni settimana completa di ritardo dello 0,5 %, ma non superiore al 2 % del prezzo
    di quella parte dei consegna, che non poteva essere usato in modo corretto a causa del ritardo.
  19. Sia le richieste di risarcimento danni da parte dell’Acquirente a causa del protrarsi del ritardo della
    fornitura, nonché le richieste di risarcimento danni in luogo della prestazione, che si protraggono oltre
    i limiti stabiliti del paragrafo N. 3, vengono escluse in ogni caso come ritardata consegna, anche dopo
    la scadenza di un termine fissato al fornitore per la fornitura. Tale limitazione non si applica per il caso
    di dolo o negligenza grave a causa di violazione della vita, del corpo o della salute. Da contratto
    l’Acquirente può recidere solo in conformità alle disposizioni di legge, se il ritardo nella consegna è la
    responsabilità del Fornitore. Una modifica dell’onere della prova a svantaggio del cliente non è
    collegato con le norme di cui sopra.
  20. L’acquirente è tenuto, su richiesta del fornitore di dichiarare entro un ragionevole periodo di tempo,
    se recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna o insistere sulla consegna.
  21. Se, su richiesta dell’Acquirente, la spedizione o l’inoltro vengono posticipati di oltre un mese, dopo
    la dimostrazione che la merce è pronta per la spedizione, all’Acquirente possono essere addebitate
    per ogni mese iniziato spese di magazzino per un ammontare pari allo 0,5 % del prezzo degli oggetti
    delle forniture, ma per un massimo complessivo del 2 %. La prova di maggiori o minori costi di
    archiviazione rimane delle parti contrattuali.
    V. Trasferimento del rischio
  22. Se l’acquirente è imprenditore, la merce viaggia a rischio dell’acquirente anche quando è
    consegnata in porto franco, così come segue:
    a) per le consegne senza prestazione o montaggio, se questi sono stati usati o presi per la
    spedizione. A richiesta e a spese dell’acquirente, la consegna da parte del fornitore è assicurata
    contro i normali rischi di trasporto;
    b) secondo accordi di fornitura con l’installazione o il montaggio, il giorno di accettazione della presa
    in consegna, dopo un funzionamento di prova avvenuto con successo.
  23. Se la spedizione, la consegna, l’inizio o l’esecuzione di assemblaggio e montaggio, la presa in
    consegna nella propria azienda o del funzionamento di prova è in ritardo imputabile a ragioni
    dell’Acquirente o l’Acquirente arriva per altri motivi in ritardo di accettazione, il rischi passano
    all’Acquirente.
    VI. Posa in opera e montaggio
    Per la prestazione e montaggio valgono, salvo diverso accordo scritto, le seguenti disposizioni:
  24. L’Acquirente deve fornire a proprie spese e in tempo utile:
    a) tutti i lavori di movimentazione della terra, edilizi e altri lavori accessori tra cui inclusa anche la
    manodopera necessaria specializzata e i materiali per la costruzione e gli strumenti,
    b) le informazioni necessarie per l’installazione e la messa in funzione degli oggetti necessarie e
    materiali come impalcature, impianti di sollevamento e altri dispositivi, carburanti e lubrificanti,
    c) energia ed acqua al punto di utilizzo inclusi collegamenti, riscaldamento e illuminazione,
    d) sul posto di installazione per il deposito di parti dei macchinari, apparecchiature, materiali attrezzi
    etc. e spazi abbastanza grandi, adatti, asciutti e bloccabili per il personale di installazione e opportuni
    spazi di lavoro e di permanenza comprese adeguate strutture sanitarie; per il resto l’acquirente deve
    adottare come salvaguardia della proprietà del fornitore e del personale di montaggio i provvedimenti
    sul cantiere, i quali l’acquirente adotterebbe per le sue proprietà
    e) Abbigliamento e dispositivi di protezione e sicurezza necessari sul sito di montaggio. Prima
    dell’inizio dei lavori di montaggio l’acquirente, senza previa richiesta, deve fornire i dati su cavi
    elettrici, tubature di gas o acqua, altre installazioni, e le necessarie informazioni sulla statica. In caso
    di danni, l’acquirente è responsabile nei nostri confronti e deve provare di non avere causato i
    suddetti danni.
  25. Prima dell’inizio della posa in opera o del montaggio devono trovarsi nel sito di montaggio del
    lavoro le necessarie provviste di materiali e gli oggetti sul posto della messa in posa o di installazione
    e tutte le lavorazioni preliminari alla costruzione dovranno essere tali, che la messa in posa o il
    montaggio possano essere iniziati secondo come concordato e possano essere effettuati senza
    interruzioni . Le vie di accesso e il luogo di messa in posa e di montaggio devono essere livellate ed
    evacuate.
  26. Se messa in posa, montaggio o messa in esercizio ritardano attraverso circostanze non imputabili
    al fornitore, l’acquirente deve così sostenere i costi, in misurata ragionevole, per i tempi di attesa e gli
    aggiuntivi viaggi necessari del fornitore o del personale di installazione.
  27. L’acquirente deve al fornitore certificare settimanalmente la durata dell’orario di lavoro del
    personale di installazione così come la fine della messa in posa, montaggio o messa in opera.
  28. Se il Fornitore richiede dopo il completamento l’accettazione della consegna, l’Acquirente deve
    confermare entro due settimane. L’accettazione risulta comunque effettuata, qualora l’Acquirente
    lascia scorrere la scadenza o se la consegna eventualmente è stata portata in esercizio dopo la
    chiusura di una concordata fase di test.
    VII. Ricevimento
    L’acquirente non può rifiutare l’accettazione delle consegne a causa di difetti insignificanti.
    VIII. Diritto di recesso
    E’ riconosciuto il diritto di recesso entro quattordici giorni senza dover fornire nessuna motivazione Il
    termine di quattordici giorni per il recesso dal contratto inizia a decorrere dal giorno in cui Lei o un
    terzo da Lei designato, diverso dal vettore stesso, acquisisce il possesso fisico della merce. Per
    esercitare il diritto di recesso, dovreste informarci all’indirizzo e-mail: info@fdautomazione.com) informarci
    attraverso una dichiarazione inequivocabile (per esempio una comunicazione spedita per p e-mail)
    circa la vostra decisione di recedere dal contratto.
    Per questo è possibile usufruire del portale  FD automazione di Fazio Daniele, ma non è obbligatorio.
    Per rispettare i termini del diritto di recesso è necessario che spediate la comunicazione relativa
    all’esercizio del diritto prima del termine di scadenza del diritto prima del termine di scadenza.
    Conseguenze del recesso
    In caso di recesso dal contratto, Le saranno rimborsati immediatamente tutti i pagamenti effettuati a
    nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari, derivanti dalla Sua
    eventuale scelta di un genere di consegna diversa dal tipo più economico standard da noi offerto) al
    massimo entro 14 giorni, dal giorno in cui siamo stati informati della Sua decisione di recedere dal
    contratto. Per questo rimborso applicheremo la stessa modalità di pagamento da lei utilizzata durante
    l’originaria transazione di pagamento, salvo che Lei non abbia espressamente concordato altrimenti;
    in nessun caso vi saranno addebitati oneri per questo rimborso.
    Il rimborso da parte nostra può essere sospeso fino al ricevimento della merce oppure fino
    all’avvenuta dimostrazione da parte Sua che la merce è stata rispedita, se precedente.
    Lei dovrà rispedirci la merce senza indebito ritardo e in ogni caso comunque entro quattordici giorni
    dal giorno in cui ci ha comunicato il Suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato, se si
    rispedisce la merce entro il termine di scadenza dei 14 giorni I costi diretti della restituzione della
    merce saranno a Vostro carico. In caso di diminuzione del valore della merce Lei sarà responsabile
    solo se tale diminuzione del valore della merce è risultante da una manipolazione della merce diversa
    da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento della stessa. o fino a
    che non sarà fornita prova che la merce sia stata rispedita indietro
    IX. Vizi della cosa
    Per difetti il fornitore è responsabile come segue:
  29. Il fornitore, a sua scelta, dovrà riparare, sostituire o quelle parti di fornitura o erogare di nuovo
    quelle le prestazioni che, entro il periodo di prescrizione, presentino vizi della cosa sempre che la loro
    causa sussisteva già al momento del trapasso del rischio.
  30. Gli adempimenti successivi cadono in prescrizione in 12 mesi dal legale inizio della stessa; questo
    è valido anche per il recesso e riduzione. Questa scadenza non si applica, salvo che la legge non
    prescriva termini più lunghi secondo §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (costruzioni e cose per costruzioni), 445b
    (prescrizione del diritto al ricorso) e 634a Abs. 1 Nr. 2 (difetti di costruzione) del codice civile, per dolo,
    reticenza dolosa del difetto come anche inadempimento di una garanzia di qualità. Il regolamento
    legale rimane intatto per la sospensione e nuovo inizio delle scadenze.
  31. I reclami dell’Acquirente devono pervenire immediatamente per iscritto.
  32. In caso di reclami si possono essere sospesi i pagamenti dell’Acquirente soltanto in misura
    correlata all’entità dei difetti riscontrati. L’Acquirente potrà trattenere i pagamenti solo se vengono fatti
    reclami, la legittimità dei quali non può fa nascere nessun dubbio. Il diritto di ritenzione dell’Acquirente
    non sussiste, se le sue rivendicazioni sono cadute in prescrizione. Se la pretesa non è ingiusta, il
    fornitore ha il diritto di chiedere un risarcimento da parte dell’acquirente per le spese sostenute.
  33. Il fornitore deve avere la possibilità di accordarsi per l’adempimento successivo entro un
    ragionevole periodo di tempo.
  34. Se anche l’adempimento successivo dovesse rivelarsi inefficace, l’Acquirente – fatti salvi eventuali
    diritti di risarcimento dei danni ai sensi del Nr. 10 -, può recedere dal contratto oppure ridurre il
    corrispettivo.
  35. Non sussistono diritti per vizi della cosa in caso di divergenze irrilevanti rispetto alle caratteristiche
    concordate, di compromissione irrilevante dell’utilizzabilità, di deperimento naturale o di danni sorti
    dopo il trapasso del rischio a causa di imperizia o negligenza, di eccessiva sollecitazione, dell’uso di
    mezzi di produzione inadatti, di lavori edili imperfetti, di un terreno inadatto o a causa di agenti esterni
    non previsti dal contratto, oltre che per errori non riproducibili del software. Anche nel caso di
    modifiche e di riparazioni eseguite non a regola d’arte dall’Acquirente o da terzi, come pure per i
    danni eventualmente conseguenti, sono escluse le rivendicazioni per i vizi della cosa.
  36. Le rivendicazioni dell’Acquirente, a causa delle impieghi necessari all’ottenimento dello scopo di
    adempimento successivo, sono escluse in particolare se si tratta di costi di trasporto, costi per la
    trasferta, costi di manodopera, e dei materiali, tanto più quando tali costi subiscono un aumento,
    dovuto al fatto che la consegna in maniera supplementare debba essere eseguita in luogo diverso da
    quello della sede dell’Acquirente per l’adempimento, a meno che il trasporto corrisponda alla sua
    conformità di utilizzo.
  37. Le pretese di ricorso dell’Acquirente nei confronti del Fornitore, secondo il § 445a BGB (ricorso al
    venditore)sussistono solo nella misura di quando l’Acquirente non abbia preso nessun accordo col
    proprio acquirente che esuli dai legittimi diritti in caso di vizi. Per quanto riguarda l’ambito del diritto di
    rivalsa dell’Acquirente nei confronti del Fornitore ai sensi del § 445b Abs. 2 BGB vale inoltre l’articolo
    Nr. 8 rispondente.
  38. Le richieste di risarcimento dei danni dell’Acquirente a causa dei vizi della cosa sono esclusi.
    Questo non si applica in caso di reticenza dolosa del difetto, di inadempimento di una garanzia, in
    caso di lesioni colpose alla vita, all’incolumità o alla salute e anche in caso di violazione intenzionale o
    da parte dell’Acquirente. Una modifica dell’onere della prova a svantaggio dell’Acquirente non è
    collegato con le norme di cui sopra Ulteriori od altre pretese come quelle regolate nell’Art. VIII nei
    confronti dell’Acquirente a causa di vizi della cosa sono escluse.
    X. Diritti di proprietà industriale e diritti d’autore; vizi giuridici
  39. Salvo diversamente concordato, il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura solamente nel
    paese del luogo di consegna esente dai diritti di protezione e da diritti di autore di terzi (di seguito:
    diritti di protezione) Qualora un terzo, a causa della violazione di diritti di protezione avvenuta
    mediante l’uso conforme al contratto per i prodotti del fornitore, avanzi nei confronti dell’acquirente
    delle legittime pretese, il fornitore è rispondente nei confronti dell’acquirente entro il termine all’interno
    dell’art. VIII Nr. 2 come segue:
    a) il Fornitore potrà ottenere a sua scelta e a sue spese un diritto di utilizzazione per le forniture in
    questione, e modificarle in modo tale che non venga violato il diritto di protezione oppure provvedere
    alla loro sostituzione. Qualora ciò non fosse possibile a condizioni ragionevolmente accettabili per il
    fornitore, spettano all’acquirente i diritti di recesso o di riduzione del prezzo previsti dalla legge.
    b) L’obbligo del fornitore si attiene al risarcimento dei danni per la fornitura secondo l’Art. XII.
    c) Gli obblighi del Fornitore prima citati sussistono solo, qualora l’Acquirente provveda
    immediatamente ad informare per iscritto il fornitore circa le pretese avanzate dal terzo, non
    riconoscendo la violazione ed al fornitore rimangano riservate tutte le misure volte ad eliminare il
    danno, nonché le trattative di transizione. Qualora l’Acquirente, per motivi di limitazione del danno
    oppure per altri giustificati motivi, dovesse sospendere l’utilizzo del prodotto, egli è tenuto a portare a
    conoscenza del terzo interessato che la sospensione dell’utilizzo non comporta alcun riconoscimento
    della violazione di un diritto di protezione.
  40. Resta escluso qualsiasi diritto dell’Acquirente, qualora le cause della violazione del diritto di
    protezione siano a lui imputabili.
  41. Resta altresì escluso qualsiasi pretesa da parte dell’Acquirente qualora la violazione del diritto di
    protezione fosse dovuta a sue proprie specifiche prescrizioni, ad un utilizzo non prevedibile dal
    Fornitore oppure succeda che l’Acquirente modifichi la fornitura o la abbia utilizzata insieme ad altri
    prodotti non forniti dal Fornitore.
  42. In caso di violazione di diritti di protezione, per le pretese dell’Acquirente regolate dal punto Nr. 1,
    valgono tra l’altro le disposizioni di cui all’Art. VIII Nr. 4, 5 e 9.
  43. Ove fossero presenti altri vizi giuridici, valgono le corrispondenti disposizioni di cui all’art. VIII.
  44. Ulteriori od altre pretese dell’Acquirente come quelle regolate nell’ Art. IX nei confronti del Fornitore
    dei suoi aiutanti preposti per mancanza di diritto sono escluse.
    XI. Restrizione di adempimento
  45. L’adempimento del contratto è sottoposto all’assenza di impedimenti derivanti da regolamenti
    europei così come applicabili nazionalmente del diritto di commercio estero o disposizioni di embargo
    o altre sanzioni.
  46. L’acquirente è obbligato a fornire, tutte le informazioni e documenti necessari per la trasferta di
    esportazione, come anche rispettivamente per quella di importazione.
    XII. Impossibilità, adeguamento del contratto
  47. Nella misura in cui la consegna è impossibile, l’Acquirente ha il diritto di chiedere i danni, a
    condizione che il Fornitore si dichiari responsabile per questa impossibilità. Tuttavia il diritto di
    risarcimento dei danni dell’Acquirente si limita al 10% del valore della parte di fornitura che non può
    essere messa in funzione in modo conforme a seguito dell’impossibilità. Tale limitazione non si
    applica se la responsabilità viene imposta per legge in casi di dolo, negligenza grave, morte, lesioni
    corporali o danni alla salute; ciò non comporta una modifica dell’onere della prova a scapito
    dell’Acquirente. Resta impregiudicato il diritto dell’Acquirente a recedere dal contratto.
  48. Qualora eventi imprevedibili, ai sensi dell’art. IV Nr. 2 a) fino c) dovessero modificare
    considerevolmente il contenuto economico o l’oggetto della fornitura oppure influenzare notevolmente
    l’attività del fornitore, il contratto verrà adeguato conformemente, secondo i canoni della buona fede,
    alle mutate esigenze. Lo stesso vale, se i necessari permessi di esportazione non venissero né dati o
    né fossero sfruttabili. Qualora si ritenesse di voler esercitare, accertata l’importanza dell’accaduto, se
    ne deve dare comunicazione all’acquirente, e ciò anche se inizialmente era stata convenuta con
    l’acquirente una proroga del termine di consegna.
    XIII. Altre richieste di risarcimento danni; prescrizione
  49. Salvo quanto diversamente previsto in questi termini e condizioni, le richieste di risarcimento danni
    dell’Acquirente, per qualsiasi motivo legale, compresa la violazione dei diritti risultanti dall’obbligo e
    responsabilità civile, sono esclusi.
  50. Ciò non si applica se la responsabilità è come segue:
    a) secondo la legge sulla responsabilità del produttore
    b) in caso di dolo,
    c) grave negligenza del titolare, rappresentanti legali o dipendenti di alto livello
    d) in caso di premeditazione
    e) mancato rispetto di una garanzia fornita,
    f) per lesioni colpose alla vita, all’incolumità o alla salute ovvero
    g) per lesioni colpose alla fondamentale.
    La domanda di risarcimento per violazione degli obblighi contrattuali fondamentali è limitata al tipico
    danno prevedibile, a meno che non vi è un altro dei casi di cui sopra.
  51. Una modifica dell’onere della prova a svantaggio del cliente non è collegato con le norme di cui
    sopra.
    XIV. Giurisdizione e legge applicabile
  52. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra il cliente e il
    fornitore è la sede del fornitore, ovvero Catania.
    XV. Obbligatorietà del contratto
    Il contratto resta vincolante anche con inefficacia giuridica delle singole normative nelle parti restanti.
    Questo non si applica se l’adesione al contratto rappresentasse un onere irragionevole per una delle
    parti.
    Spedizioni

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